Il legale della famiglia Di Gregorio: definizione entro il 5 settembre

Il legale della famiglia Di Gregorio, l’avvocato Germano Belli, ci ha spiegato che la definizione del quantum per la nota vicenda, di cui tutti siamo purtroppo a conoscenza, deve necessariamente avvenire entro il 5 settembre 2017. Lo prescrive la sentenza del Consiglio di Stato che impone al Comune di Spoltore il tempo di 90 giorni per risolvere, altrimenti poi toccherà al Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate procedere nella veste di Commissario, stabilire secondo i parametri definiti la somma e liquidarla ai signori Vittoriano Di Gregorio, Donatella Di Gregorio, Liliana Fattibene, Maria Pia Di Gregorio. Ricordiamo che la richiesta di risarcimento economico degli appellanti ammonta a 3.865.841,77 euro.

La sentenza del 25 maggio 2017:

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6423 del 2016, proposto dai signori Vittoriano Di Gregorio, Donatella Di Gregorio, Liliana Fattibene, Maria Pia Di Gregorio, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonella Bosco e Germano Belli per mandato a margine del ricorso per ottemperanza, elettivamente domiciliati in Chieti alla via Francesco Viaggi n. 7, e quindi domiciliati ex lege in Roma, alla piazza Capo di Ferro n. 13, presso la Segreteria del Consiglio di Stato;

contro

Comune di Spoltore, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Mimola, e elettivamente domiciliato in Roma, alla via Carlo Mirabello n. 25, presso lo studio dell’avv. Francesco Prunas, per mandato a margine della memoria di costituzione nel giudizio di ottemperanza;

per l’ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. IV n. 5223 del 17 novembre 2015, resa tra le parti, con cui, in accoglimento dell’appello n.r. 8721/2013 e in riforma della sentenza del T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, n. 449 del 3 settembre 2013, ha condannato l’Amministrazione comunale di Spoltore al risarcimento del danno conseguente alla ritardata approvazione di piano di recupero a iniziativa privata, da liquidare secondo i criteri ivi indicati ai sensi dell’art. 34 comma 4 c.p.a.

Visto il ricorso per l’ottemperanza e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Spoltore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi gli avv.ti Antonella Bosco e Germano Belli per Vittoriano Di Gregorio, Donatella Di Gregorio, Liliana Fattibene, Maria Pia Di Gregorio, e l’avv. Gaetano Mimola per il Comune di Spoltore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.) I signori Vittoriano Di Gregorio, Donatella Di Gregorio, Liliana Fattibene, Maria Pia Di Gregorio, comproprietari di un suolo in località “Villa Raspa” del Comune di Spoltore, identificato in catasto a fg. 15 particella n. 561, esteso mq. 12,235, con istanza del 23 maggio 2008 hanno presentato un piano di recupero, ai fini dell’utilizzazione edilizia del suolo, ai sensi dell’art. 18.3 delle N.T.A. del P.R.G.

1.1) Con sentenza n. 542 del 30 luglio 2009 il T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, ha accolto il ricorso proposto avverso il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione comunale sulla predetta istanza.

1.2) Con successiva sentenza n. 653 del 5 novembre 2009, rilevata l’acquiescenza alla predetta sentenza, e rilevato che l’Amministrazione “…pur avendo iniziato la procedura non l’ha conclusa, disponendo un rinvio senza indicare una data”, il T.A.R., in accoglimento del ricorso per ottemperanza proposto dagli interessati, nominava quale commissario ad actail Presidente della Provincia di Pescara, con facoltà di delega.

1.3) Con decreto n. 38 del 9 novembre 2009 il Presidente della Provincia di Pescara, avvalendosi della delega, nominava quale commissario ad acta l’ing. Luigi Cerasoli, il quale con nota telefax n. 127 del 26 novembre 2009, dopo aver preso sin dal 23 novembre precedente contatti con l’Amministrazione comunale, comunicava il proprio insediamento.

1.4) A poche ore dalla comunicazione dell’avvenuto insediamento, con deliberazione n. 79 del 26 novembre 2009 il Consiglio Comunale di Spoltore rigettava l’istanza degli interessati, esprimendo diniego all’adozione del piano di recupero.

1.5) Con sentenza n. 131 del 15 febbraio 2010, il T.A.R., in accoglimento del ricorso ulteriore proposto dagli interessati, ha annullato la suddetta deliberazione perché viziata da incompetenza, in quanto adottata dopo l’insediamento del commissario ad acta, rilevando testualmente, in ordine alla cumulativa domanda risarcitoria: “…quanto infine al risarcimento del danno esso allo stato non risulta quantificabile”.

1.6) Con determinazioni del commissario ad acta del 26 aprile 2010 è stata esclusa l’assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del piano di recupero, adottato con determinazione in pari data e approvato con determinazione del 1° luglio 2011.

1.7) Con ricorso in primo grado n.r. 467/2011 gli interessati hanno quindi proposto domanda di risarcimento del danno conseguente alla ritardata approvazione del piano di recupero, in relazione all’esaurimento dell’efficacia di contratto preliminare di vendita stipulato in data 21 febbraio 2008 con la società “Ing. Tasso & Candeloro Costruzioni S.r.l.” alla data del 31 dicembre 2009, come indicata nell’art. 2 del successivo preliminare del 12 maggio 2009.

1.8) Con sentenza n. 449 del 3 settembre 2013 il T.A.R. ha rigettato il ricorso; dopo aver rilevato che “…il danno lamentato (e in ipotesi ritenuto a tale inerzia etiologicamente collegato) si è realizzato in data 31 dicembre 2009, allorché la mancata approvazione del piano entro quel termine ha determinato il verificarsi della condizione risolutiva del preliminare di compravendita”, il giudice amministrativo abruzzese ha ritenuto che:

– “…l’espressione contenuta nella motivazione della sentenza medesima (ossia della menzionata sentenza n. 131 del 15 febbraio 2010) con riferimento dalla domanda di condanna(e cioè: “quanto infine al risarcimento del danno esso allo stato non risulta quantificabile”), deve essere considerata come una statuizione di infondatezza (cfr. su fattispecie analoga Tar Liguria sentenza n. 1721 del 2004 e Consiglio di Stato sentenza n. 248 del 2008)”;

– “…non può viceversa ritenersi, contrariamente al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che il Giudice adito con il ricorso n.62 del 2010 si sia pronunciato in sentenza con un non liquet (in tal senso non può ritenersi che abbia “soprasseduto” sulla domanda di risarcimento, come invece postulato a pag.16 del presente ricorso); considerando tra l’altro che l’ulteriore margine di discrezionalità propria dell’amministrazione non avrebbe comunque onerato il ricorrente di una probatio diabolica in tema di prova della meritevolezza dell’interesse nel giudizio risarcitorio, potendo il medesimo chiedere una condanna generica ai sensi dell’articolo 34 comma 4 c.p.a. e quindi sostanzialmente avvalersi dell’eventuale ulteriore fase di merito per l’esame della residua discrezionalità anche nella perdurante inerzia amministrativa”;

– “… in sostanza, secondo i principi illustrati, nel giudizio n. 62 del 2010, deciso con sentenza n. 131 del 2010, ricadeva comunque sui ricorrenti l’onere di dimostrare, ai fini risarcitori, la fondatezza della loro domanda, e quindi la meritevolezza del loro interesse pretensivo all’approvazione del piano, oltre che l’onere di quantificare i danni”;

– “…per tutte le ragioni espresse, che il presente ricorso è da ritenere inammissibile per il principio del ne bis in idem (applicabile anche al giudizio amministrativo, cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1867 del 2012), essendo qui riproposta una domanda di risarcimento danni, chiaramente già proposta con il ricorso n.62 del 2010 (come ammesso a pag.16 del presente ricorso) e da ritenersi già respinta con la sentenza n. 131 del 2010”.

1.9) Con sentenza della Sezione n. 5223 del 17 novembre 2015, in accoglimento dell’appello n.r. 8721/2013, è stata riformata la predetta sentenza, condannando l’Amministrazione comunale di Spoltore al risarcimento del danno conseguente alla ritardata approvazione di piano di recupero a iniziativa privata, da liquidare secondo i criteri ivi indicati ai sensi dell’art. 34 comma 4 c.p.a.

1.9.1) Con il giudicato in esame, è stato escluso che l’indicazione contenuta nella sentenza n. 131/2010 potesse integrare, sul piano formale e sostanziale, una pronuncia di merito, rilevando che “…del tutto correttamente il giudice territoriale si è limitato a precisare, in via soprassessoria , che “allo stato” il risarcimento del danno richiesto non “risulta(va) quantificabile”, dovendosi all’evidenza attendere gli esiti dell’attività commissariale per poter compiutamente valutare la fondatezza o meno della istanza risarcitoria e quantificarne, in caso positivo, il relativo ammontare”.

1.9.2) Riconosciuta poi la sussistenza di tutti gli elementi qualificativi della responsabilità dell’Amministrazione, la sentenza ha fissato, ai sensi dell’art. 34 c.p.a., “… i criteri in base ai quali l’Amministrazione dovrà formulare una proposta risarcitoria ai fini dell’eventuale raggiungimento di un accordo con i ricorrenti, entro 120 giorni dalla notifica della presente sentenza”, come di seguito riportati:

“In particolare l’Amministrazione dovrà:

– valutare e quantificare a titolo di lucro cessante la perdita della chance commerciale dei ricorrenti, consistita nella decadenza dal contratto preliminare di vendita del terreno oggetto del Piano di Recupero stipulato con l’operatore immobiliare Ing. Tasso e Candeloro s.r.l.;

– valutare e quantificare a titolo di danno emergente i danni di natura economica e finanziaria conseguiti in via diretta dalla restituzione dell’acconto versato dalla promissaria acquirente;

– valutare e quantificare tutte le spese sostenute e sostenibili in diretta conseguenza della mancata stipula del contratto definitivo di compravendita del terreno oggetto del Piano di Recupero”.

2.) Con ricorso notificato il 26 luglio 2016 e depositato il 3 agosto 2016 i signori Vittoriano Di Gregorio, Donatella Di Gregorio, Liliana Fattibene, Maria Pia Di Gregorio hanno chiesto l’ottemperanza del giudicato.

2.1) Premesso di aver notificato la sentenza in data 10 dicembre 2015, e di aver ricevuto, solo sette giorni prima della scadenza del termine assegnato per l’ottemperanza, ossia solo il 1° aprile 2016, una nota a firma del difensore dell’Amministrazione comunale, recante un prospetto -che quantifica il risarcimento nella somma complessiva di € 256.075,00-, gli interessati hanno sostenuto che, secondo i criteri enunciati da questa Sezione, debbano essergli riconosciuti:

  1. a) a titolo di lucro cessante:

— € 3.694.722,66 (di cui € 554.722,66 per interessi legali e rivalutazione monetaria) corrispondente alla differenza tra il valore economico complessivo ritraibile dalla sfumata vendita (€ 5.640.000) e il valore all’attualità del compendio immobiliare (€ 2.500.000) tenuto conto della diminuita profittabilità dell’edificazione;

  1. b) a titolo di danno emergente:

— € 5.186,46 pari a 1/6 degli interessi passivi corrisposti a istituto di credito per accensione di mutuo per la restituzione della somma di € 150.000,00 a suo tempo incassata per sostenere gli oneri fiscali dell’operazione immobiliare;

— € 11.550,00 pari a trentatré ratei mensili di canoni non percepiti a causa della risoluzione anticipata, in vista della transazione immobiliare, relativi a locazione gravante su fabbricati insistenti sul proprio suolo;

  1. c) a titolo di ristoro delle spese sostenute e sostenibili in diretta conseguenza della mancata stipula del contratto di vendita:

— € 154.381,65 quale differenza tra gli onorari legali pagati (pari a € 172.453,63) e le spese di giudizio liquidate in primo e secondo grado (€ 18.071,99) per i vari giudizi sostenuti;

– a titolo di penalità di mora ex art. 114 comma 4 lettera e) c.p.a.:

— € 800,00 al giorno in misura proporzionale al valore complessivo delle somme dovute, pari a € 3.865,841,77.

2.2) Con memoria di costituzione in giudizio, depositata il 22 agosto 2016, il Comune di Spoltore, ha dedotto l’infondatezza del ricorso per ottemperanza, negando l’inadempimento al giudicato.

2.2.1) L’amministrazione ha premesso di aver inviato agli interessati un prospetto per la liquidazione del danno, nel quale è stato considerato:

– la somma in contanti da corrispondere alla stipulazione del contratto di vendita, pari a € 1.500.000,00, come desunto dal bilancio della società promissaria acquirente;

– il valore degli appartamenti comprensivi di posto auto e garage offerti in permuta in conto prezzo, pari a € 1.800.000,00’;

– il valore del locale commerciale offerto in permuta in conto prezzo, pari a € 150.000,00;

– il valore del capannone commerciale e palazzina uffici offerto in conto prezzo, pari a € 700.000,00;

– di aver quindi detratto sul coacervo di tali somme, pari a € 4.150.000,00 il valore residuo del suolo pari a € 3.125.700,00;

– di aver quindi applicato sulla somma differenziale di € 1.024.300,00 una riduzione pari al 50% in relazione alla clausola risolutiva espressa contenuta nel preliminare di vendita, e altra riduzione percentualizzata pari al 50% sul valore sperato del bene (chance commerciale);

– così pervenendo all’offerta a titolo di risarcimento del lucro cessante della somma di € 256.075,00.

2.2.2) Con specifico riferimento alla misura del danno da lucro cessante, prospettata da controparte, il Comune di Spoltore ha evidenziato che in virtù della clausola risolutiva espressa, contenuta nel termine del 31 dicembre 2009, i ricorrenti hanno accettato “…la chance di mancata realizzazione del progetto”, e, in ogni caso, “…il danno commerciale da perdita di chance, nel caso di specie, non può corrispondere all’integrale valore del bene sperato, ma, semmai, ad un percentualizzazione dello stesso, tenuto conto di tutte le contingenze: id est tassazione, rischio di invenduto, crisi del mercato immobiliare che già allora declassava le aspettative di reddito degli odierni ricorrenti”, ribadendo la correttezza del proprio conteggio.

2.2.3) Quanto al danno emergente, invece, e con riferimento agli interessi passivi sul mutuo per la restituzione della somma di € 150.000,00 si sostiene che non vi è “…alcuna valida evidenza dell’entità degli oneri fiscali riferiti, né degli importi che sarebbero stati già versati”; mentre in ordine all’ammontare dei canoni locativi non percepiti si osserva che “…l’importo non è dovuto in quanto l’interruzione anticipata dei predetti contratti di locazione in vista della transazione mobiliare(recte: immobiliare n.d.e.) corrisponde ad una libera scelta dei ricorrenti e pertanto non può essere correlata alla condotta dell’Amministrazione resistente, né può essere ascritta a quest’ultima qualsivoglia conseguenza derivatane”.

2.2.4) In ordine alle spese sostenute e sostenibili in diretta conseguenza della mancata stipula del contratto definitivo di vendita, si nega che possa essere riconosciuta la somma corrispondente alla differenza tra onorari legali pagati e spese giudiziali liquidate “…poiché ulteriore rispetto alle competenze di lite già liquidate nei procedimenti de quibus e poste a carico dell’Amministrazione odierna resistente”.

2.2.5) Infine, quanto alla istanza intesa alla condanna di somma di danaro ex art. 114 comma 4 lettera e) c.p.a., si invoca orientamento secondo il quale essa non potrebbe essere riconosciuta quando la sentenza ottemperanda contenga già la liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione.

2.2.6) Salva l’evidenziata eventuale opportunità di C.T.U. si conclude quindi per il rigetto del ricorso in ottemperanza.

2.3) Con memoria difensiva depositata il 9 maggio 2017 i ricorrenti hanno contro dedotto rilevando che:

– la sentenza ottemperanda ha “…inequivocabilmente chiarito che il danno da lucro cessante -accertato ed imputato causalmente alla altrettanto illegittima condotta gravemente colposa dell’Ente – debba essere individuato nella perdita della chance commerciale (ergo l’affare commerciale sfumato per acclarata responsabilità dell’amministrazione)…(e quindi nel)… valore del contratto suddetto(come) dato di partenza da portare a base di calcolo per pervenire all’individuazione del danno subito”;

– nessun rilievo può annettersi alla determinazione negoziale di termine finale per la stipulazione del contratto definitivo perché ove l’approvazione del piano di recupero fosse intervenuta “…nei termini imposti dalla normativa di riferimento (e così non è stato), avrebbe garantito ai proprietari dei terreni de quibus le condizioni pattuite nel preliminare di vendita con l’ indiscutibile effetto che le parti (i ricorrenti e l’operatore immobiliare Ing. Tasso & Candeloro Costruzioni S.r.l.) avrebbero certamente stipulato il definitivo”;

– ne consegue che “…la quantificazione del reale ed effettivo pregiudizio economico da lucro cessante subito dagli esponenti non potrà che essere il risultato della sottrazione dal valore del contratto preliminare di quello del bene immobile residuato oggi in capo ai medesimi proprietari Di Gregorio – Fattibene”;

– in effetti “…l’amministrazione non offre alcuna specifica ipotesi alternativa da contrapporre ai criteri di calcolo forniti dagli istanti se non unicamente operando pretestuose decurtazioni prive, come detto, di un valido fondamento”;

– quanto al danno emergente se ne conferma la misura esposta, rilevando che l’esborso relativo a 1/6 degli interessi passivi sulle rate di mutuo “…calcolato peraltro in difetto… rappresenta un semplice calcolo aritmetico promanante…” dalla documentazione esibita, e che la risoluzione dei contratti di locazione era consequenziale all’obbligo contrattuale, assunto con il preliminare, di consegnare l’immobile libero da cose e/o persone;

– in ordine alle spese sostenute per i giudizi “…la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese ed agli onorari di causa e va determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese tra le parti…”;

– infine, per la penalità di mora, la novella all’art. 114 comma 4 lettera e) c.p.a. “…ha semplicemente stabilito che “detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali” (che ovviamente andrebbero a sommarsi a quelli già ex lege prodotti normalmente dalla somma liquidata a titolo di condanna, giusta l’art. 1284 c.c.), ma non ha escluso che il giudice possa ritenere congrua una somma in misura superiore al saggio degli interessi legali”.

2.4) Con memoria di replica depositata il 17 maggio 2017, il Comune di Spoltore ha contro dedotto a sua volta rilevando che:

– i ricorrenti non hanno “…dimostrato la certezza ovvero la ragionevole probabilità di poter conseguire integralmente il predetto importo” (ossia l’intero valore riveniente dal contratto preliminare a seguito della stipula del definitivo) né “…della capacità finanziaria del contraente ing. Tasso e Candeloro S.r.l. di adempiere al preliminare de quo”;

– l’aver condizionato la stipula ad un termine, anche in relazione alle discrezionali valutazioni dell’amministrazione in ordine all’adozione e approvazione del piano di recupero, implica che “…la valutazione della chance commerciale andrà pertanto fatta sulla base delle concrete e ragionevoli possibilità di risultato ossia assumendo come parametro il bene finale cui aspiravano i ricorrenti, diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo”.

2.5) Nella camera di consiglio del 25 maggio 2017 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.

3.) Il ricorso in ottemperanza in epigrafe è fondato e deve essere accolto, nei sensi di seguito specificati.

3.1) Non è revocabile in dubbio che il giudicato da eseguire costituisca tipico giudicato di spettanza, nella declinazione chiarita da ultimo dalla recente e nota sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 2 del 12 maggio 2017, che ha chiarito come “Dal giudicato amministrativo…almeno quando esso…riconosce la fondatezza della pretesa sostanziale, esaurendo ogni margine di discrezionalità nel successivo esercizio del potere, nasce ex lege, in capo all’amministrazione …un’obbligazione, il cui oggetto (la prestazione) consiste proprio nel concedere “in natura” (cioè in forma specifica) il bene della vita di cui è stata riconosciuta la spettanza”.

3.2) Nel caso di specie i ricorrenti in ottemperanza avevano titolo all’adozione e approvazione del piano di recupero, ai fini dell’utilizzazione edilizia del suolo, ai sensi dell’art. 18.3 delle N.T.A. del P.R.G., come riconosciuto dalle deliberazioni sostitutive del Commissario ad acta rispettivamente di adozione (26 aprile 2010) e di approvazione (1° luglio 2011) dello strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata.

3.2.1) Infatti il P.R.G. di Spoltore, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 107/94 pubblicata sul B.U.R.A. n. 31 dell’8 settembre 1994, conteneva una destinazione di zona residenziale di completamento “B” nella frazione di Villa Raspa, per la quale era prevista l’emanazione di un piano di recupero di iniziativa pubblica, e in via alternativa, di iniziativa privata, attraverso la prescrizione che “Trascorsi inutilmente due anni dall’approvazione del P.R.G. saranno consentiti P.d.R. di iniziativa privata di mq 10.000 tra la SS. 602 ed il Fiume Pescara e di mq 5.000 nelle altre aree”.

3.2.2) Peraltro tale destinazione di zona era stata confermata anche dalla successiva variante al P.R.G. del 2001.

3.2.3) Orbene, nessun ostacolo giuridico-normativo poteva frapporsi all’adozione e approvazione del piano di recupero, che aveva riportato il parere favorevole della Commissione edilizia comunale in data 23 giugno 2009 (salva previsione in sede esecutiva di un collegamento pedonale e di un’area di verde pubblico), non rientrava in ambito di consolidamento di cui alla legge 2 febbraio 1974 n. 64, né tra quelle a rischio individuate dal piano stralcio “Fenomeni gravitativi e processi erosivi”, non contemplava interventi incompatibili con le norme tecniche di attuazione del piano stralcio di difesa dalla alluvioni (cfr. deliberazione commissariale del 26 aprile 2010) e non era assoggettabile a valutazione ambientale strategica (come stabilito con l’altra deliberazione commissariale del 26 aprile 2010).

3.3) Da quanto precede consegue che deve riconoscersi che la mancata adozione e approvazione del piano di recupero costituisce comportamento colpevole dell’Amministrazione comunale di Spoltore, che ha cagionato ai ricorrenti in ottemperanza un danno rappresentato dall’esaurimento della possibilità di realizzare l’iniziativa edilizia secondo le previsioni dei due contratti preliminari data 21 febbraio 2008 e 12 maggio 2009.

3.3.1) Con il secondo preliminare, infatti, il termine per la stipulazione del contratto definitivo di vendita era stato fissato improrogabilmente al 31 dicembre 2009, ciò che costituiva il convenuto punto di contemperamento dell’interesse delle parti private promissarie alienanti e acquirente, la cui scadenza non può, al contrario di quanto prospettato dall’Amministrazione, eliderne la responsabilità, rappresentando, al contrario, il momento temporale in cui si è inverato l’evento giuridico causativo del danno.

3.3.2) D’altro canto, lo stesso giudice di primo grado, pur negando, erroneamente, la fondatezza della domanda risarcitoria, aveva bene inteso che “…il danno lamentato (e in ipotesi ritenuto a tale inerzia etiologicamente collegato) si è realizzato in data 31 dicembre 2009, allorché la mancata approvazione del piano entro quel termine ha determinato il verificarsi della condizione risolutiva del preliminare di compravendita”.

3.4) Alla stregua dei rilievi che precedono, e secondo le chiare indicazioni contenute nella sentenza ottemperanda, il danno risarcibile deve essere identificato in tre voci distinte:

  1. a) lucro cessante, da ricondurre all’esaurimento e perdita della chance commercialecostituita dalle utilità economiche ritraibili dalla stipulazione del contratto definitivo di vendita;
  2. b) danno emergente, rappresentato:

b1) dalle perdite economiche direttamente correlate alla restituzione al promissario acquirente dell’acconto corrisposto;

b2) dalle ulteriori perdite economiche, in termini di spese sostenute in relazione alla mancata realizzazione del contratto definitivo.

3.4.1) Orbene, quanto al lucro cessante deve chiarirsi che la chance commerciale, in quanto tale non può identificarsi nell’intero valore dell’affare, poiché è immanente a ogni operazione economica un’alea relativa alla possibilità che alla stipulazione del contratto preliminare non consegua quella del contratto definitivo, per le più varie ragioni, riconducibili sia alle condizioni del mercato immobiliare, sia a eventuali difficoltà e/o restrizioni nell’accesso al credito dell’impresa acquirente, e in generale a ogni fattore non compiutamente ponderabile; trattasi di alea che non ha alcuna attinenza e congruenza con il rischio dell’esaurimento del termine finale apposto dalle parti per la stipula del contratto definitivo, che, come già chiarito sub 3.3.1), costituisce solamente il momento temporale in cui, persistendo la mancata adozione e approvazione dello strumento urbanistico di iniziativa privata, si è inverato l’evento giuridico causativo del danno.

3.4.1.1) Il Collegio ritiene che l’incidenza di tale alea, e quindi la percentuale riduttiva dell’ammontare del danno risarcibile da lucro cessante, possa essere stabilita, in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., nella misura del 25%.

3.4.1.2) Pertanto, per stabilire l’entità di tale voce di danno occorrerà provvedere nel senso di seguito indicato:

  1. a) determinazione del valore del compendio immobiliare nel suo complesso e degli immobili a realizzarsi offerti in permuta in conto prezzi alla data del 31 dicembre 2009, in base ai dati ritraibili dall’O.M.I. e/o da contratti di vendita di immobili aventi analoghe caratteristiche ove esistenti e reperibili, secondo il criterio della media dei due (eventualmente) differenti valori;
  2. b) detrazione dal valore come determinato sub a) della percentuale di riduzione del 25%;
  3. c) sulla somma determinata all’esito delle operazioni sub a) e b), computare gli interessi compensativi al tasso legale e la rivalutazione monetaria, separatamente dalla data del 31 dicembre 2009 e fino a quella della stima (cfr. Ad. plen. n. 2 del 2017);
  4. d) determinazione del valore del compendio immobiliare (attualmente rimasto in proprietà ai ricorrenti) alla data della stima, secondo i dati ritraibili dall’O.M.I. e/o da contratti di vendita di immobili aventi analoghe caratteristiche ove esistenti e reperibili, secondo il criterio della media dei due (eventualmente) differenti valori;
  5. e) sottrazione del valore sub d) dal valore sub c) con la determinazione della somma dovuta, che rappresenta l’intero importo liquidabile a titolo di risarcimento del lucro cessante alla data della stima (effettuata dalle parti di comune accordo ovvero dal Commissario ad acta).

3.4.2) Quanto al danno emergente – alla stregua di tutta la documentazione versata in atti e della genericità delle contro deduzioni dell’Amministrazione comunale a fronte della analiticità dei calcoli sviluppati dai ricorrenti – esso deve, invece, ritenersi dovuto nella misura richiesta da questi ultimi; invero, ne è stata dimostrata la verificazione sia quanto agli oneri fiscali e agli interessi passivi per il mutuo contratto per restituzione acconto, sia quanto al mancato incasso di ratei (trentatré mensilità) a seguito di disdetta anticipata di locazione; del pari devono riconoscersi dovute le somme relative alle documentate parcelle professionali pagate dai ricorrenti in ottemperanza, come già indicate al netto delle spese di giudizio liquidate nel corso dei giudizi amministrativi.

3.4.3) Sulle somme di cui al precedente § 3.4.2), devono poi essere computati, essendo già liquide, separatamente interessi compensativi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi o dei mancati introiti e sino alla stima (effettuata dalle parti di comune accordo ovvero dal Commissario ad acta).

3.5. Sugli importi dovuti a titolo di lucro cessante e danno emergente – come determinati nei precedenti §§ – decorreranno, dal momento della stima (che li trasforma in debiti di valuta), gli interessi legali fino al soddisfo (cfr. Ad. plen. n. 2 del 2017).

3.6) Non può accogliersi invece la domanda di condanna al pagamento di somma di danaro ai sensi dell’art. 114, lett. e) c.p.a., il cui riconoscimento sarebbe iniquo alla luce dell’esigenza di precisazione e chiarificazione delle modalità di computo delle voci di danno, e in specie della misura del lucro cessante.

4.) In conclusione, in accoglimento del ricorso per ottemperanza, deve assegnarsi al Comune di Spoltore il termine di novanta giorni, dalla comunicazione o se anteriore dalla notificazione della presente sentenza, per il pagamento delle somme rivenienti dai criteri di liquidazione innanzi enunciati.

5.) In relazione all’eventuale ulteriore inottemperanza, deve nominarsi sin da ora quale Commissario ad acta il signor Direttore dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio – Ufficio provinciale di Pescara, o funzionario da questi delegato, che provvederà – in via sostitutiva, dietro esplicita richiesta dei ricorrenti in ottemperanza, nell’ulteriore termine di giorni novanta decorrenti dalla indicata richiesta -:

  1. a) a denunciare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale penale competente ed alla Procura regionale della Corte dei conti, gli specifici comportamenti (anche omissivi) di amministratori e funzionari che ne abbiano reso necessario l’intervento, con consequenziale danno erariale corrispondente alle spese collegate alla mancata esecuzione del giudicato e alle spese per l’intervento commissariale;
  2. b) a sottoporre al signor Prefetto di Pescara ogni valutazione circa l’apertura del procedimento di cui all’art. 141, co.1, lett. a), t.u. enti locali (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, nn. 2710 del 2015; 2547 del 2012; 1733 del 2012).

Il Commissario provvederà a tutto quanto necessario per l’esaustiva ottemperanza al giudicato – anche in via di rimozione, integrazione o sostituzione dei relativi atti eventualmente emanati dall’Amministrazione medio tempore – accedendo agli atti della Amministrazione medesima, avvalendosi dei relativi apparati, variando il bilancio ed approvando i relativi titoli di spesa.

Le spese per l’eventuale intervento del Commissario sono poste sin da ora a carico del Comune e saranno liquidate nel rispetto dei termini e nei limiti di cui agli artt. 50, 57, 71 e 168 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”).

6.) In relazione al riconoscimento solo parziale delle voci di danno come prospettate dai ricorrenti in ottemperanza, ed al correlato rigetto della domanda di astreinte, sussiste la situazione di reciproca soccombenza che consente, a mente del combinato disposto degli artt. 26 c.p.a. e 96 c.p.c., di dichiarare compensate le spese del giudizio di ottemperanza fermo restando a carico del comune l’onere relativo al contributo unificato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza n. 6423 del 2016 così provvede:

1) accoglie la domanda di ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato – Sez. IV, n. 5223 del 17 novembre 2015, e per l’effetto:

1.1) Ordina al Sindaco in carica del Comune di Spoltore di provvedere all’esecuzione del giudicato nei limiti, modi e termini di cui in motivazione;

1.2) Nomina sin da ora quale Commissario ad acta il signor Direttore dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio – Ufficio provinciale di Pescara, o funzionario da questi delegato, che provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine indicato in narrativa;

2) rigetta la domanda di condanna al pagamento di somma di denaro proposta ai sensi dell’art. 114, lett. e) c.p.a.;

3) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di ottemperanza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

Luca Lamberti, Consigliere

Nicola D’Angelo, Consigliere

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti   Vito Poli
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO

 

Se foste voi, padri e madri di famiglia abituati a fare i conti ogni mese, al posto degli Amministratori del Comune  di Spoltore come paghereste questa importante somma?

Le opzioni sono (secondo noi):

1) accensione mutuo e relativo aumento delle tasse
2) accensione mutuo con relativo taglio di capitoli di bilancio
3) entrambe le opzioni.

Resta inteso che la Procura della Corte dei Conti avviera’ tutte le indagini per risalire ai responsabili di questo tremendo danno erariale, il più grave (a nostra memoria) delle storia spoltorese. Ma non è detto che il principio “solve et repete” incontrerà, poi, davvero la strada della concretezza.

 

 

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