Spoltore: divieti e obblighi della nuova ordinanza regionale

Il governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato in serata una nuova ordinanza (numero 31) inerente specifiche misure restrittive per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, per il contenimento e il contrasto alla diffusione del Covid-19. Le nuove misure riguardano in particolare le distanze dagli esercizi commerciali per l’approvvigionamento alimentare, le modalità di accesso, e l’adozione di “tutte le misure precauzionali consentite ed adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca”.

Il testo completo

1. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali, ove esistenti, di contenimento del rischio diffusione, con riferimento al territorio dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, sono adottate le seguenti ulteriori misure:

a. chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, consentendo le sole attività di tumulazione/inumazione delle salme alla presenza dei prossimi congiunti del ‘de cuius’, nel rispetto delle norme di comportamento stabilite dai sopra richiamati provvedimenti;

b. chiusura al pubblico di tutti i parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici, aree verdi comunali;

c. sospensione dei mercati rionali all’aperto;

d. sospensione dell’esercizio di tutti i mercati coperti oltre le ore 14:00;
e. sospensione completa, all’interno dei mercati coperti, di tutte le attività di somministrazione alimenti e bevande e di tutti gli esercizi commerciali che non praticano la vendita di prodotti alimentari;

f. sospensione di tutti i posteggi isolati insistenti sull’intero territorio comunale con esclusione di quelli autorizzati alla sola vendita di prodotti alimentari;

g. i titolari e/o gestori delle attività commerciali non sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l’accesso ai locali aperti al pubblico con modalità contingentate;

h. il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve utilizzare appositi strumenti di protezione individuale;
i. divieto di praticare attività motorie e sportive all’aperto;

j. divieto di circolare a piedi o con velocipedi, salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità
presso gli esercizi commerciali;

k. i cittadini sono tenuti ad effettuare l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti:

– a una distanza non superiore a metri 1.000 dai propri residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisito di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi;

– nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l’attività lavorativa o lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e i propri residenza, domicilio o dimora;

l. i cittadini, nei loro spostamenti, sono tenuti a rispettare il principio secondo il quale deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione e sono contestualmente chiamati ad adottare tutte le misure precauzionali consentite ed adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca;

2. la presente Ordinanza è comunicata ai Sindaci dei comuni interessati;

3. la presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

Il testo integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito della Regione Abruzzo.

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