Gara da 9,3ML per i rifiuti spoltoresi, respinti anche i “motivi aggiunti” di Ecologica

La decisione definitiva, sull’assegnazione della gara SUA PE per la gestione e il trattamento dei rifiuti urbani prodotti dai cittadini spoltoresi nei prossimi cinque anni e del valore di 9.370.000 euro, avverrà il prossimo 9 novembre. Nel frattempo, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, conosciuto da tutti con l’acronimo di TAR, ha provveduto a rigettare il ricorso presentato dall’attuale gestore in regime di prorogatio, l’Ecologica S.r.l. contro il Comune di Spoltore e Provincia di Pescara nei confronti Rieco S.p.A., l’unica società ammessa alla gara dei rifiuti, per ottenerne l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. I motivi aggiunti al ricorso n. 94/2018 “avverso la determinazione di nomina della commissione giudicatrice dell’unica offerta ammessa” sono stati ritenuti dai giudici amministrativi “manifestamente infondati”. Ovviamente, al di là di queste disquisizioni tecniche e di materia prettamente giuridica, cio’ che interessa la maggioranza dei cittadini spoltoresi per non dire la totalità è che finalmente, con la stipula del nuovo contratto, si potranno avere delle condizioni di vantaggio per chi differenzia il rifiuto prodotto o, ancora meglio, per chi non lo produce affatto perchè magari lo trasforma in concime o cibo per gli animali.

Di seguito il dispositivo integrale che porta la firma del giudice presidente Antonio Tramaglini:

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 315 del 2018, proposto da
Ecologica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Borrelli, Antonella Azzariti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Spoltore, Provincia di Pescara;

nei confronti

Rieco S.p.A.;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

della determinazione 2018-0001030 del 30/08/2018 della SUA PE e atti consequenziali.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che si possa in questa fase prescindere dalla circostanza che la notificazione non risulta perfezionata nei confronti dei destinatari (parte ricorrente propone motivi aggiunti al ricorso 94/2018 con atto che risulta notificato unicamente alle controparti presso la loro sede e non anche ai procuratori costituiti nell’instaurato giudizio, come invece prescrive l’art. 43 comma 2 cod. proc. amm. richiamando l’art. 170 c.p.c.), dato che l’istanza di misure provvisorie è da ritenere manifestamente infondata alla luce delle considerazioni che seguono:

– parte ricorrente è gestore uscente del servizio di igiene urbana del Comune di Spoltore, che non partecipa alla gara in corso di svolgimento, il cui bando ha impugnato con ricorso 94/2018 in ragione delle sue previsioni escludenti e che ora propone motivi aggiunti avverso la determinazione di nomina della commissione giudicatrice dell’unica offerta ammessa;

– la sospensione interinale viene chiesta evidenziando la sussistenza del periculum in mora “in considerazione delle tempistiche di svolgimento della gara e di adozione dei successivi atti procedurali, in particolare la proposta di aggiudicazione e l’atto di aggiudicazione, la cui legittimità verrebbe caducata per effetto dell’annullamento delle Determinazione di nomina della Commissione Giudicatrice…” e la sua gravità “in ragione della vigenza dell’art. 17 della L.R. n. 36/2013”, ai sensi del quale “dal 30.11.2018 (sarebbe) impossibile completare l’iter di conclusione della gara”;

– il pregiudizio non rimediabile dalla decisione collegiale sembra dunque collegato alla possibilità che intervenga nelle more il provvedimento di aggiudicazione, esito che dovrebbe essere invece impedito in modo da rendere possibile il sopraggiungere di una preclusione legale che vanificherebbe la gara (e il giudizio) in corso;

– gli atti endoprocedimentali della gara in corso di svolgimento non sono tuttavia in grado di pregiudicare alcun legittimo interesse della ricorrente, potendo derivare eventuali lesioni solo dal provvedimento di aggiudicazione;

– peraltro, la possibilità che la sospensione provvisoria di atto endoprocedimentale produca ritardi nella conclusione del procedimento tali da provocarne l’estinzione, e perciò conseguenze irreversibili con definitiva compromissione degli interessi delle controparti e la surrettizia anticipazione degli effetti della sentenza di annullamento del bando di gara, senza che ne risulti salvaguardato alcun contrapposto interesse di analoga consistenza, di per sé esclude la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 56 cit.

 

P.Q.M.

Respinge l’istanza;

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 novembre 2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Pescara il giorno 23 ottobre 2018.

 

Il Presidente
Alberto Tramaglini

Sn.it

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