Un allarme notturno in viale Europa sta facendo impazzire Villa Raspa

Alla nostra redazione stanno arrivando delle segnalazioni circa un fastidiosissimo problema di disturbo della quiete pubblica e con particolare riferimento al meritato e sacrosanto “riposo notturno”. Gli scriventi, rappresentati dal mandante della lettera che manterremo anonimo per questioni di riservatezza, sono infatti pronti a segnalare alla pubblica autorità ‘il fattaccio’ ma purtroppo non sono in grado di individuarne l’origine: cioè la fonte del rumore. E, per questa ragione, hanno chiesto il nostro aiuto, e quello dei sempre presenti e attenti lettori di SpoltoreNotizie.it, che magari sono a conoscenza di qualche informazione utile a risolvere la problematica che sta facendo impazzire moltissimi a Villa Raspa.

“Buongiorno,

se fosse possibile segnalare ai vs lettori, per capirne la fonte, dell’allarme che ogni notte, nel periodo dalle ore 3.00 alle 4.00, suona per 2/3 minuti a livello sonoro insopportabile e sicuramente non conforme alla legge. Questo interessa i residenti della zona compresa tra via Fellini, via Lubiana, via Londra e forse altre zone, poichè il negozio o deposito interessato, è sicuramente situato nel complesso commerciale ARCA su viale Europa (per intenderci quello dove c’è il Loft 128).
Questo allarme che si attiva spesso anche più volte al giorno, è causa di grande disturbo specie in questo periodo che molti tengono le finestre aperte la notte e, dal ripetersi senza soluzione, si capisce che al proprietario (al quale arriva sicuramente la segnalazione tramite cellulare poichè lo disattiva da remoto) non importa nulla della tranquillità altrui.
Se poteste pubblicare la cosa per cercare di individuare esattamente dove è situato l’allarme, in modo che si possa procedere alla segnalazione presso le autorità competenti.
Grazie
Lettera Firmata”.
Ricordiamo, a tutti i nostri lettori, che la lotta contro i rumori molesti trova la sua principale fonte di tutela nel Codice penaleIn particolare, il riferimento va all’articolo 659 c.p., il quale prevede due distinte forme di tutela. Al primo comma, infatti, la norma sanziona chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici. Al secondo comma, invece, viene diversamente punito chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità. In sostanza si distingue, con sanzioni differenti, a seconda che i rumori molesti siano o meno strettamente connessi all’esercizio di un mestiere o di un’attività. Peraltro, mentre nel primo caso sarà necessario dimostrare concretamente il disturbo arrecato, nel secondo caso questo si considera presunto per il solo fatto che l’esercizio del mestiere rumoroso “si verifichi fuori dai limiti di tempo, di spazio e di modo imposti dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità” (Cass. n. 39852/2012).
selfp
Sn.it

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