Elezioni Regionali: c’è tempo fino al 6/10 per sindaci e assessori ambiziosi

Secondo le modifiche alla legge regionale del 30 dicembre 2004 n.51 “Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di Consigliere regionale” approvata nella seduta del Consiglio Regionale d’Abruzzo del 7 agosto 2018 “i Sindaci dei Comuni della Regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonché i Presidenti e i Vicepresidenti delle Province della Regione Abruzzo” (Art. 2). Le cause di ineleggibilità, di cui al precedente articolo, non hanno però effetto se “le funzioni esercitate, la carica o l’ufficio ricoperto, sono cessati per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre novanta giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature”. Dunque, è sulla base di tali premesse che, facendo anche un banale calcolo matematico, possiamo affermare che il termine ultimo per sindaci, presidenti di provincia, assessori comunali ‘più ambiziosi’, che desiderano essere della sfida dell’Emiciclo, il prossimo 10 febbraio 2019, è quello di giovedì 6 ottobre. Data, appunto, ultima per ufficializzare le proprie dimissioni dalla carica incompatibile. Il sindaco di Francavilla al Mare Antonio Luciani ha spiegato di essere di nuovo pronto a dimettersi dalla carica di primo cittadino poichè, come spiegato sul suo profilo facebook, “Ho bisogno di qualche altro giorno per completare il ragionamento riguardo al futuro”.

Come si vota. Le elezioni regionali in Abruzzo sono disciplinate da una norma nazionale, valida per tutte le regioni a statuto ordinario (legge Tatarella) e da una legge regionale, la n. 9 del 2 aprile 2013. L’unica modifica rispetto alle precedenti elezioni, consiste nella doppia preferenza di genere. Sia il Presidente della Regione  sia i membri del Consiglio regionale (34 più il Presidente) sono eletti a suffragio universale. Diventa governatore il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validi a livello regionale. Questi deve essere collegato ad una lista o ad una coalizione – in questo caso la legge parla di Patto di coalizione – in corsa per il Consiglio regionale. Alla lista (o alla coalizione) del presidente eletto viene, quindi, attribuita una maggioranza compresa tra il 60% e il 65% dei seggi. L’elezione del Consiglio, invece, prevede una competizione tra liste,presentate all’interno delle quattro circoscrizioni abruzzesi, coincidenti con le quattro province della Regione.La circoscrizione di Chieti elegge otto consiglieri, mentre quelle di PescaraL’Aquila e Teramo sette ciascuna. Entrano di diritto nel consiglio regionale il Presidente della Giunta ed il candidato presidente arrivato secondo. Il sistema elettorale è un proporzionale, con soglia di sbarramento al 4% per le liste non coalizzate e al 2% per quelle inserite in una coalizione.

Gli elettori votano le due cariche su un’unica scheda. Sono possibili le seguenti modalità:

  • Voto alla sola lista circoscrizionale, che si considera estesa anche al candidato presidente collegato. In questa circostanza è possibile anche esprimere due preferenze per due candidati consigliere, purché siano di genere diverso, indicandone il cognome o il nome e cognome;

  • Voto al solo candidato presidente;
  • Voto al candidato presidente e ad una lista circoscrizionale. Non è possibile, tuttavia, effettuare il cosiddetto voto disgiunto, ragione per cui l’elettore non poteva scegliere un candidato presidente e una lista circoscrizionale ad esso non collegata;
Lo storico Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila
Sn.it

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