Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con la sentenza n. 289/2026 depositata ieri, ha annullato il referendum consultivo comunale che il Sindaco di Montesilvano aveva indetto per il 20 e 21 giugno con l’obiettivo di chiamare i propri cittadini a pronunciarsi sull’uscita dal processo di fusione con Pescara e Spoltore.
Il quesito, riformulato in extremis dal Consiglio comunale il 4 maggio dopo i rilievi del Comitato dei Garanti, chiedeva agli elettori montesilvanesi se fossero contrari a sollecitare la Regione a modificare la L.R. 13/2023 — quella che ha istituito il nuovo Comune di “Pescara” a decorrere dal 1° gennaio 2027 — escludendo Montesilvano dalla fusione.
Contro l’iniziativa avevano fatto ricorso l’Associazione “Nuova Pescara”, insieme ad alcuni cittadini residenti nei tre Comuni coinvolti, denunciando incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Collegio presieduto da Paolo Passoni (estensore Giovanni Giardino) ha accolto il ricorso definendo la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., e ha compensato integralmente le spese di lite, riconoscendo “la peculiarità e parziale novità delle questioni” trattate.
Il punto centrale della motivazione è il riparto di competenze fissato dall’art. 133, comma 2, della Costituzione: l’istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle loro circoscrizioni spetta in via esclusiva alle Regioni, “sentite le popolazioni interessate”. Quel passaggio partecipativo, ricorda il TAR, si era già consumato il 25 maggio 2014, quando 111.475 cittadini di Pescara, Montesilvano e Spoltore furono chiamati alle urne e il “Sì” alla fusione prevalse con 64.909 voti contro 36.741.
Su questo presupposto i giudici hanno ritenuto fondate tre delle sei censure proposte, ravvisando:
- un vizio di incompetenza per carenza di potere in concreto, perché Montesilvano ha tentato di utilizzare il referendum comunale ex art. 8 TUEL per intervenire su una materia di competenza esclusiva regionale;
la violazione dell’art. 8, comma 4, TUEL, che limita il referendum consultivo locale alle questioni “di esclusiva competenza locale”, presupposto qui mancante perché la vicenda coinvolge inevitabilmente anche Pescara e Spoltore e ha portata regionale; - l’eccesso di potere per sviamento della causa tipica, poiché lo strumento referendario comunale non è funzionalmente idoneo a ottenere ciò che il Comune dichiarava di voler ottenere, cioè la modifica della legge regionale.
- Particolarmente netto il passaggio in cui il TAR osserva che il referendum del 2014 ha già “esaurito il potere di indire il referendum” sulla fusione, e che non è possibile per un singolo Comune chiamare “a posteriori solo una parte della popolazione interessata” a rimettere in discussione un esito già confluito nella legge regionale.
L’annullamento riguarda l’intera catena di atti: dal decreto sindacale n. 48 del 21 aprile e quello di rideterminazione n. 55 del 4 maggio, fino alle delibere consiliari n. 20 e n. 28 e al verbale n. 2/2026 del Comitato dei Garanti. La consultazione del 20-21 giugno non si terrà.
Il TAR ha anche chiarito, in chiusura, che eventuali esigenze di revisione del percorso di fusione — legate alle “criticità e difficoltà organizzative” della fase attuativa — potranno essere fatte valere solo attraverso interventi normativi sulla L.R. 13/2023, eventualmente su impulso dello stesso Consiglio comunale di Montesilvano rivolto ai titolari dell’iniziativa legislativa regionale.
La fusione, in altre parole, prosegue secondo il calendario fissato dalla legge regionale: il nuovo Comune di Pescara nascerà il 1° gennaio 2027.